La Società C.E.M.E.S. S.p.A., in ottemperanza alla normativa in tema di whistleblowing – ovvero il Decreto legislativo n. 24/2023 del 10 marzo 2023 emesso in attuazione della Direttiva Europea n. 1937/2019 – si è dotata, mediante la predisposizione di un canale interno, di un sistema di segnalazioni di eventuali illeciti per violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea (incluse le disposizioni nazionali che ne danno attuazione) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.

C.E.M.E.S. S.p.A., aderendo alle indicazioni di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ha creato un canale di segnalazione per offrire ai dipendenti e a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società, la possibilità di denunciare eventuali o presunte irregolarità, o segnalare situazioni che possano arrecare danno o pregiudizio all’azienda, come una frode, un rischio generico o una situazione potenzialmente pericolosa. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Nella categoria delle violazioni delle disposizioni normative nazionali vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE; in particolare, nell’ambito delle violazioni in esame vi rientrano a) i reati presupposto per l’applicazione del d.lgs. n. 231/200132; b) le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch’esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell’UE. Per quanto riguarda invece le violazioni della normativa europea, si tratta di illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 24/2023, non possono formare oggetto di segnalazione a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D.lgs. n. 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al D.lgs n. 24/2023; c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.

La procedura di segnalazioni adottata rientra nell’ambito degli strumenti di controllo interno adottati da C.E.M.E.S. S.p.A. per contrastare la corruzione, garantire correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività svolte, e tutelare la propria posizione e reputazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede e devono essere circostanziate.

Al fine di tutelare al massimo il “segnalante” e il “segnalato” sono state adottate le necessarie misure atte a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni trasmesse. Al momento della segnalazione, il segnalante potrà comunque specificare che trattasi di segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni

C.E.M.E.S. S.p.A. ha individuato un soggetto gestore delle segnalazioni dotato delle competenze necessarie per valutarne l’ammissibilità (come da norme sopra citate) e gestirne l’iter burocratico e legale.

Il processo del Whistleblowing è strutturato in modo da garantire ai segnalanti la tutela da pressioni e discriminazioni, dirette o indirette. L’identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, ad eccezione dei casi in cui le verifiche condotte a seguito della segnalazione non ricadano nella fattispecie di indagini penali, amministrative o tributarie, oppure diano origine ad un procedimento disciplinare (ad esempio dovuto ad una segnalazione rivelatasi falsa) basato unicamente sulla denuncia ricevuta, per il quale la conoscenza dell’identità dell’autore della segnalazione sia assolutamente indispensabile per la difesa di chi viene accusato.

Qualora la segnalazione non ricevesse risposta o la risposta non fosse ritenuta adeguata dal segnalante, quest’ultimo ha diritto di rivolgersi all’ANAC tramite il canale di comunicazione appositamente predisposto. Invero, a tale fine ANAC ha attivato un canale pubblico di segnalazione esterna raggiungibile sul sito ANAC, cui il segnalante può rivolgersi in presenza delle condizioni indicate nell’art. 6 del D. Lgs. 24/2023. Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata, può comunicare l’accaduto all’ANAC secondo quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 24/2023, al fine di permettere a quest’ultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva. L’accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC al link sotto riportato.

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

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Qui la COMPLIANCE AZIENDALE